
Istituto Tecnico Industriale Statale “ Dionigi Scano” di Cagliari
Indirizzi: Meccanica, Edilizia, Informatica, Costruzioni Aeronautiche, Liceo Scientifico Tecnologico
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STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
DPR 24 giugno 1998, n. 249
Regolamento
recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria
(in GU
29 luglio 1998, n. 175)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma 5,
della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n.297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della
legge 15 marzo 1997, n.59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176,
di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New
York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del
D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e
16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
Visto l'articolo 36 della
legge 6 marzo 1998, n.40;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996,
n.567;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n.400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della
pubblica istruzione nella Adunanza del 10 febbraio 1998;
Udito il
parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del
29 maggio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica
istruzione
ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"
Art. 1 (Vita della comunità scolastica)
1.
La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo
studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza
critica.
2. La scuola è una comunità di
dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue
dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità
dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità
di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia
con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione
internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20
novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento
italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con
la più ampia comunità civile e sociale di cui è
parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità
delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della
personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla
consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere,
del loro senso di responsabilità e della loro autonomia
individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e
professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e
all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità
scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero,
di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le
persone che la compongono, quale che sia la loro età e
condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e
culturale.
Art. 2 (Diritti)
1.
Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale
qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso
l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla
pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità
dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli
studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità
di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di
realizzare iniziative autonome.
2. La comunità
scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e
tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo
studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme
che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto
alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I
dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal
regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo
costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione
e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della
scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del
materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione
trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di
autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza
e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei
casi in cui una decisione influisca in modo rilevante
sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria
superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad
esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente
negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere
consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6.
Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed
esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività
curricolari integrative e tra le attività aggiuntive
facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche
curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono
organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei
ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7.
Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale
e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola
promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela
della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività
interculturali.
8. La scuola si impegna a porre
progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla
crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di
qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative,
anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli
studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il
recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per
la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la
salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere
adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
e) la
disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f)
servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza
psicologica.
9.
La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio
del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di
classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle
singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del
diritto di associazione all'interno della scuola secondaria
superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere
iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di
locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno
parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità
del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.
Art. 3 (Doveri)
1.
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad
assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli
studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei
docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo
stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3.
Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri
gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e
coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti
sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza
dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli
studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i
macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita
scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della
scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità
di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come
importante fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 4 (Disciplina)
1.
I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i
comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento
ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei
rapporti all'interno della comunità scolastica e alle
situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni,
gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento,
secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti
disciplinari hanno finalità educativa e tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di
rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3.
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può
essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima
invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione
disciplinare connessa al comportamento può influire sulla
valutazione del profitto.
4. In nessun caso può
essere sanzionata, né direttamente né indirettamente,
la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non
lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono
sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e
ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del
danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
Allo studente è sempre offerta la possibilità di
convertirle in attività in favore della comunità
scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano
allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati
da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento
dello studente dalla comunità scolastica può essere
disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari,
per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi
di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un
rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il
rientro nella comunità scolastica.
9.
L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può
essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia
pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata
dell'allontanamento è commisurata alla gravità del
reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica
per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi
in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la
situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso
studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di
appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche
in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le
mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono
inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai
candidati esterni.
Art. 5 (Impugnazioni)
1.Per
l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma7, e per i
relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo
328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n.
297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di
cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti
nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella
scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro
irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola,
istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni
scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli
studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella
scuola media.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2
decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore
o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano
all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente
regolamento.
4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica
periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli
studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia
interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche
contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è
assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto
per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla
consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal
consiglio scolastico provinciale, e presideuto da una persona di
elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente
dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in
luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
Art. 6 (Disposizioni finali)
1.
I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle
disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa
consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei
genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e
dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è
fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È
abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
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