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| Articolo 1 - Sanzioni Disciplinari |
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In relazione ai doveri che lo studente è tenuto ad osservare e, in particolare, a quelli elencati dall'art. 3 del D.P.R. 24-6-98 n. 249, all'esigenza del corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle esigenze particolari derivanti dalla situazione specifica dell'Istituto, sono individuate le seguenti sanzioni disciplinari: a) ammonizione ( competenza del Preside o del docente) b) allontanamento dalla lezione (competenza del Preside o del docente) c) il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da uno a sette giorni (competenza del Consiglio di Classe) d) il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da otto a quindici giorni (competenza della Giunta esecutiva) |
| Articolo 2 - Ammonizione |
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Lo studente che,
per negligenza abituale, non assolve con regolarità e assiduità i
normali impegni di studio, in classe o a casa, o che non frequenta
con regolarità le lezioni, è punito con l'ammonizione. |
| Articolo 3 - Allontanamento dalla lezione |
| Lo studente che, nel corso di una lezione, compie atti rientranti nella previsione dell'articolo precedente con modalità tali da causare turbamento non grave al regolare andamento della stessa, è punito con l'allontanamento temporaneo dalla lezione. |
| Articolo 4 - Allontanamento dall'Istituto 1 - 7 giorni |
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La sanzione del temporaneo allontanamento dall'Istituto da 1 a 7 giorni si applica nei seguenti casi: a) qualora vengano compiuti atti che possano configurare mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti di un docente , di altri studenti o di altri soggetti appartenenti all'Istituto. b) qualora uno studente compia atti che turbino il regolare andamento della lezione o il regolare funzionamento dell'attività scolastica.
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| Articolo 5 - Allontanamento dall'Istituto 8 - 15 giorni |
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La sanzione del temporaneo allontanamento dall'Istituto da 8 a 15 giorni si applica nei seguenti casi:
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Articolo 6 - Circostanze attenuanti o aggravanti |
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Qualora sussistano circostanza attenuanti, e con riguardo alla precedente condotta dello studente, può essere applicata la sanzione di grado inferiore a quello ordinariamente stabilito, ovvero può essere ridotta la durata della sanzione prevista dalle lettere c) e d) dell'art.1 fino a un terzo. Si considera circostanza attenuante anche il comportamento successivo ai fatti che hanno dato luogo all'applicazione della sanzione, rivolti alla riparazione del danno causato, nonchè il comportamento tenuto nel corso del procedimento disciplinare. In caso di recidiva, invece, può essere applicata la sanzione di grado immediatamente superiore. |
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Articolo 7 - Competenze |
Dell'applicazione di ogni sanzione disciplinare deve essere data comunicazione alle famiglie. |
| Articolo 8 - Attivazione del procedimento |
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Chiunque abbia notizia di fatti che potrebbero dar luogo alla sanzione disciplinare prevista dalle lettere c) e d) dell'articolo 1, deve riferirne immediatamente al Preside o al coordinatore della classe o delle classi di competenza. Non appena ricevuta la notizia il Preside, sentito il Coordinatore di classe, valuta l'opportunità di convocare il Consiglio di classe. Il Consiglio di Classe deve essere convocato il più presto possibile. Nel caso non si ritenga opportuna la convocazione, può essere comunque applicata la sanzione dell'ammonizione, dopo aver sentito lo studente interessato.. |
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Articolo 9 - Seduta del Consiglio di Classe |
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Alla seduta del Consiglio di classe partecipa obbligatoriamente lo studente cui sono imputati i fatti oggetto di giudizio. Il Consiglio di classe deve invitare a partecipare alla seduta i genitori degli studenti minorenni. Ha facoltà di chiamare a partecipare alla seduta eventuali testimoni dei fatti, i genitori dello studente maggiorenne e ogni altra persona ritenga opportuno, anche al fine di una migliore valutazione della situazione personale dello studente. Può inoltre acquisire liberamente i mezzi di prova e può disporre eventuali confronti, nel rispetto dei diritti delle persone. Lo studente, subito dopo la prima ricostruzione dei fatti, viene invitato a esporre le proprie ragioni. Egli può anche presentare memorie scritte, testimoni a proprio favore o altri elementi di prova a lui favorevoli. Se al termine della seduta, il Consiglio di Classe ritiene che i fatti oggetto del giudizio possano dar luogo all'applicazione di una sanzione di competenza della Giunta Esecutiva, trasmette il verbale della seduta, nonché ogni altro documento riguardante il procedimento a tale organo. La Giunta Esecutiva, in tal caso, deve essere convocata il più presto possibile. Nella seduta del Consiglio di classe tutti i componenti hanno voto deliberativo. |
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Articolo 10 – Seduta della Giunta esecutiva |
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Al procedimento davanti alla Giunta Esecutiva d'Istituto si applicano le disposizioni degli artt. 9 e 10. |
| Articolo 13 - Impugnazioni |
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Impugnazioni - Contro le sanzioni previste dalle lettere a) e b) dell'art. 1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla loro comunicazione, all'organo di garanzia di cui all'articolo successivo. Contro la sanzioni previste dalle lettere c) e d) dell'art. 1 è ammesso ricorso ai sensi del comma 1 dell'art.5 del D.P.R. 24-6-1998 n. 249.Dell'applicazione di tali sanzioni deve essere data comunicazione alle famiglie tramite lettera raccomandata, contenente le indicazioni per il ricorso. |
| Articolo 14 - Organo di garanzia |
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E' istituito l'organo di garanzia previsto dal comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. 24-6-1998 n. 249. Esso è composto dal Preside dell'Istituto, dal Presidente del Consiglio d'Istituto, da tre docenti, di cui uno di Discipline Giuridiche e da due studenti. Il Presidente dell'organo di garanzia viene eletto tra i docenti. |
| Articolo 15 – Competenze dell'organo di garanzia |
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L'organo di garanzia di cui all'art. precedente giudica sui ricorsi presentati dagli studenti nei cui confronti sono state applicate le sanzioni disciplinari previste dalle lettere a) e b) dell'art.1. Esso svolge la sua attività secondo quanto disposto dagli artt. 9 e 10.
L'organo di garanzia decide,inoltre, su richiesta di chiunque abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento adottato con il D.P.R. 24-6-1998 n. 249. Viene fatta salva la competenza del dirigente dell'amministrazione scolastica periferica ai sensi del comma 4 art. 5 del medesimo D.P.R. 24.6.1998 n. 249. |